La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, il cd. “Patent Box” che consente alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta uno strumento capace di rendere l’Italia più attrattiva per gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo. L’introduzione di un simile meccanismo agevolato risponde al duplice obiettivo di incentivare la produzione di “sapere industriale” da parte di imprese italiane e di combattere più efficacemente l’elusione fiscale. Il patent box, infatti, mira a evitare una pratica talora utilizzata dai grandi gruppi per pagare meno imposte: il ricorso alla delocalizzazione dei marchi in paesi con minore carico fiscale, tassando in Italia soltanto le royalties derivanti dall’utilizzo del bene immateriale ceduto alla società estera.

Nello specifico il patent box interessa società ed enti con o senza personalità giuridica (compresi i trust). L’agevolazione può riguardare anche soggetti non residenti, purché questi siano stabiliti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. L’accesso al patent box è, inoltre, subordinato al fatto che i soggetti beneficiari svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti equiparati.

Per quanto concerne il vantaggio fiscale si vede come le disposizioni sul patent box prevedono la parziale esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e know-how giuridicamente tutelabili. A regime, la detassazione sarà pari al 50% del relativo ammontare. Per il primo biennio di applicazione è prevista una soglia più limitata: per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

Il meccanismo agevolativo si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti “intangibles”. L’unico requisito, in tali ipotesi, è che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla vendita dei beni immateriali sia reinvestito dalla società prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Tali proventi devono essere destinati alla manutenzione o allo sviluppo di altri beni immateriali.

In ogni caso, ai sensi del comma 42 della legge di stabilità 2015 la quota di reddito agevolabile va determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. L’esercizio dell’opzione esplica i suoi effetti anche per il calcolo del valore della produzione imponibile ai fini Irap.

In caso di utilizzo diretto del bene immateriale da parte del soggetto proprietario, il patent box si applica solo previa sottoscrizione di un apposito accordo con l’Agenzia delle entrate. Di fatto si tratterà di un’intesa assimilata al ruling di standard internazionale, disciplinato dal D.L. n. 269/2003. L’accordo dovrà determinare in via preventiva e in contraddittorio con l’amministrazione finanziaria l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti ricavi. Analogo accordo è richiesto qualora i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

La normativa sul patent box, come detto, è in vigore dal 1° gennaio 2015, tuttavia, affinché tali disposizioni divengano pienamente operative, è necessaria l’adozione di un apposito decreto ministeriale. Il comma 44 della Legge n. 190/2014 demanda infatti a un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico (emanato d’intesa con il ministero dell’Economia) la definizione di modalità e termini per il concreto esercizio dell’opzione. Il D.M. potrà anche individuare talune tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del regime agevolato, nonché specificare gli elementi del rapporto ai fini della determinazione della quota di reddito agevolabile.

La relazione illustrativa alla legge di stabilità 2015 evidenzia che numerosi Stati europei hanno già introdotto da tempo un regime di detassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali d’impresa.

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